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Monitoraggio VAS

L'art.18 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. dispone che "il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale".

Nel corso dell'elaborazione del piano o del programma e del relativo Rapporto Ambientale, la normativa nazionale prescrive la necessità di definire le misure per il monitoraggio, con particolare riferimento a "le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio" (art.18, comma 2).

Si sancisce inoltre la necessità di dare adeguata comunicazione (art.18, comma 3) in merito alle "modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate" attraverso i siti web dell'Autorità competente, dell'Autorità procedente e delle Agenzie interessate. Sebbene nessuna specifica venga fornita dal legislatore nazionale in merito alle modalità di restituzione di tali informazioni, nella pratica vengono predisposti Rapporti di Monitoraggio periodici.

Infine, il comma 4 dell'art.18, prescrive che "le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione", contribuendo in questo modo alla costruzione di una base di conoscenza condivisa tra i diversi livelli di pianificazione.