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Monitoraggio VAS
Monitoraggio VAS
L'art.18 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. dispone che "il
monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi
approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure
correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente
in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del
sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale".
Nel corso dell'elaborazione del piano o del programma e del
relativo Rapporto Ambientale, la normativa nazionale prescrive la
necessità di definire le misure per il monitoraggio, con
particolare riferimento a "le responsabilità e la sussistenza delle
le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del
monitoraggio" (art.18, comma 2).
Si sancisce inoltre la necessità di dare adeguata comunicazione
(art.18, comma 3) in merito alle "modalità di svolgimento del
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive
adottate" attraverso i siti web dell'Autorità competente,
dell'Autorità procedente e delle Agenzie interessate. Sebbene
nessuna specifica venga fornita dal legislatore nazionale in merito
alle modalità di restituzione di tali informazioni, nella pratica
vengono predisposti Rapporti di Monitoraggio periodici.
Infine, il comma 4 dell'art.18, prescrive che "le informazioni
raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso
di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre
incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di
pianificazione o programmazione", contribuendo in questo modo alla
costruzione di una base di conoscenza condivisa tra i diversi
livelli di pianificazione.