Sei in:
Home -
Comunicazione -
Eventi e notizie -
Nuova Direttiva Europera sulla VIA
Nuova direttiva europea sulla
VIA
Dal 17 febbraio entra in vigore la nuova direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 28 febbraio 2012.
Obiettivo della direttiva è quello di riunificare in un unico
testo legislativo consolidato tutte le modifiche apportate nel
corso degli anni alla direttiva 85/337/CEE che viene
conseguentemente abrogata. Non è stato fissato nessun termine per
il recepimento da parte degli Stati Membri in quanto la nuova
direttiva sostituisce la 85/337/CEE, così come modificata dalle
direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, fatti salvi i termini
per il recepimento delle singole direttive, già recepite
nell'ordinamento nazionale (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.- Parte Seconda;
D.Lgs.162/2011 attuativo della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico del biossido di carbonio).
Nel provvedimento (articolo 6) è dato particolare rilievo alla
partecipazione del pubblico ai processi decisionali attraverso
specifiche modalità di informazione, anche mediante mezzi di
comunicazione elettronici, in una fase precoce della procedura
garantendo l'accesso alla documentazione fornita dal proponente ed
alle informazioni ambientali rilevanti ai fini della
decisione.
Al pubblico devono essere garantite tempestive ed effettive
opportunità di partecipazione alle procedure decisionali ed il
diritto di esprimere osservazioni e pareri (per iscritto o tramite
indagine pubblica) prima che venga adottata la decisione finale da
parte dell'autorità competente. A tal fine, devono essere fissate
scadenze adeguate che concedano un tempo sufficiente per informare
il pubblico nonché per consentire la sua efficace partecipazione al
processo decisionale.
Tutte le indicazioni contenute nella nuova direttiva in materia di
informazione e di partecipazione del pubblico al procedimento di
VIA sono sostanzialmente già previste nella Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. Sia per la procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA (art.20) che per la procedura di VIA
(artt. 21-29) la norma individua, definendone modalità e tempi, gli
specifici adempimenti da parte dell' autorità competente e/o del
proponente volti a garantire: la pubblicità della procedura e
l'accesso alle informazioni tecniche ed amministrative ad essa
relative durante l'intero iter procedurale, dalla presentazione
dell'istanza al monitoraggio ambientale dell'opera; l'accesso alle
informazioni ambientali necessarie alla predisposizione degli studi
di impatto ambientale; la possibilità, per chiunque abbia
interesse, di partecipare attivamente al processo decisionale
presentando osservazioni e fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi.