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Sentenza della Corte di Giustizia UE 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16 - VIA "ex post"

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27/07/2017

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 26/07/2017 nelle cause riunite C-196/16 e C-197/16 ha stabilito che in caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto “il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato, purché:

  • le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e
  • la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

Con la sentenza del 26/07/2017 la Corte ha risolto così un contenzioso amministrativo tra i Comuni di Corridonia e di Loro Piceno, da un lato, e la Provincia di Macerata, dall'altro. Nel 2012 la Regione Marche ha autorizzato la realizzazione e l’esercizio degli impianti a biogas nei Comuni di Corridonia e di Loro Piceno senza una previa valutazione di impatto ambientale degli impianti, in virtù della legge regionale della Regione Marche n. 20/2011 che ha stabilito che i progetti sotto una determinata soglia potenziale termica non fossero più sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Nelle cause C‑196/16 e C‑197/16 il TAR Marche ha deciso di sospendere i procedimenti e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

Se, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 191 (…) TFUE e all’articolo 2 della direttiva [2011/92], sia compatibile con il diritto dell’Unione l’esperimento di un procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (ed eventualmente a [valutazione di impatto ambientale]) successivamente alla realizzazione dell’impianto, qualora l’autorizzazione sia stata annullata dal giudice nazionale per mancata sottoposizione a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, in quanto tale verifica era stata esclusa in base a normativa interna in contrasto con il diritto dell’Unione”.

Nella sentenza del 26 luglio 2017 la Corte di Giustizia ha affermato che “in virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4 TUE, gli Stati membri sono tenuti a rimuovere le conseguenze illecite di violazione del diritto dell’Unione. Ed ancora che “Le autorità nazionali competenti devono pertanto adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione di impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata al fine di effettuare una tale valutazione (v., in tal senso, sentenze del 7 gennaio 2004, Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12, punti 64 e 65; del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C‑215/06, EU:C:2008:380, punto 59, nonché del 28 febbraio 2012, Inter-Environnement Wallonie e Terre wallonne, C‑41/11, EU:C:2012:103, punti 42, 43 e 46).

La Corte ha tuttavia dichiarato che “il diritto dell’Unione non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione (sentenze del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C‑215/06, EU:C:2008:380, punto 57; del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 87, nonché del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 36). La Corte ha precisato che una siffatta possibilità di regolarizzazione deve essere subordinata alla condizione di non offrire agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e di rimanere eccezionale (sentenze del 3 luglio 2008, Commissione/Irlanda, C‑215/06, EU:C:2008:380, punto 57; del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punti 87, nonché del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustadt, C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 36).”

La Corte di Giustizia ha dunque riconosciuto la possibilità di effettuare una VIA postuma purché non sia offerta agli interessati l’occasione di eludere o disapplicare norme di diritto dell’Unione e che si tenga conto e sia valutato altresì l’impatto ambientale sin dalla sua realizzazione. 

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