Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

Sei in:

Informativa sulla procedura di infrazione comunitaria 2009/2086

archiviazione_infrazione

03/12/2015

A seguito dell’archiviazione da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2009/2086 avviata nei confronti dell’Italia in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (vedi notizia pubblicata il 20/11/2015) si ritiene opportuno condividere le tappe principali del percorso ed i relativi atti ufficiali che hanno portato alla chiusura del contenzioso comunitario.

La procedura di infrazione 2009/2086 è stata avviata dalla Commissione europea nei riguardi dell’Italia con la lettera di messa in mora(1) ai sensi dell’art. 226 del Trattato CE del 14 aprile 2009 per non conformità delle norme nazionali (Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 modificata dal D.Lgs. 4/2008) con le seguenti disposizioni della direttiva VIA (85/377/CEE come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE, 2009/31/CE e, da ultimo, codificata dalla 2011/92/UE):

  • articolo 1, paragrafo 2 (definizione di “progetto”)
  • articolo 4, paragrafi da 2 e 3 in combinato disposto all’Allegato III (procedura di “screening”)
  • articolo 6, paragrafo 2 (consultazione del pubblico)
  • allegati I e II della direttiva (definizione di alcune categorie di progetti).

Con riferimento al rilievo principale della procedura di infrazione relativo alla verifica di assoggettabilità alla VIA, la Commissione europea contesta all’Italia di non aver tenuto conto, come previsto dall’articolo 4.2 della direttiva VIA, di tutti i criteri elencati nell’Allegato III della direttiva al fine determinare se sottoporre o meno a VIA i progetti elencati all’allegato II della medesima.

Alla lettera di messa in mora l’Italia ha fornito riscontri tramite la comunicazione(2) del 7 luglio 2009 trasmessa dall’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri.

Con una successiva comunicazione di messa in mora complementare(3) del 27 febbraio 2012, nonostante l’entrata in vigore delle modifiche e integrazioni alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 introdotte da ultimo con il D.Lgs. 128/2010 e con il D.Lgs. 162/2011 (attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio), la Commissione europea non ha ritenuto risolutive le azioni intraprese dallo Stato italiano per il corretto recepimento della direttiva VIA, ribadendo i rilievi già oggetto della prima comunicazione del 2009.

Nel corso degli anni le autorità italiane e la Commissione europea si sono ripetutamente confrontate sulle modalità con cui superare le criticità rilevate dalla Commissione nell’ordinamento nazionale, proponendo specifiche modifiche normative che tuttavia non sono state ritenute sufficienti a sanare il contenzioso in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA.

Solo con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 è stato effettuato un intervento articolato e complessivo volto a sanare tutti i rilievi della procedura di infrazione che ha previsto, oltre alla modifica puntuale delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, anche l’emanazione di Linee Guida nazionali finalizzate a fornire indirizzi e criteri per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ex art.20 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. dei progetti elencati nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 sulla base di tutti i criteri dell’Allegato III della direttiva VIA e quindi non solo sulla base della localizzazione (aree protette) o delle caratteristiche dimensionali (soglie).

Nelle more del completamento dell’iter parlamentare del citato decreto-legge, la Commissione europea, in data 28 marzo 2014, ha emanato un parere motivato(4) ai sensi dell'articolo 258 del TFUE, con il quale invitava l’Italia ad adottare entro due mesi le disposizioni necessarie per conformarsi al parere motivato.

Per l’emanazione delle Linee Guida nazionali in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA, l’articolo 15, del citato decreto-legge n. 91/2014 ha previsto l’adozione (previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia) di un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica.

Nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale, al fine di rendere immediato ed effettivo il riallineamento del diritto interno al diritto comunitario, l’art. 15 del decreto-legge n. 91/2014 ha previsto un’apposita norma transitoria. Nella Conferenza Stato-Regioni del 18.12.2014 è stato sottoscritto un accordo tra il Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano(5), finalizzato a chiarire, tramite una nota esplicativa, le modalità operative per l’ applicazione del regime transitorio.

Nella medesima seduta della Conferenza Stato-Regioni, le Regioni e le Province autonome hanno espresso  l’intesa(6), sullo schema di decreto ministeriale, conseguita anche a seguito del complesso ed articolato confronto tecnico con le competenti strutture del MATTM avviato già dal 2013.

Il 30.03.2015 è stato emanato il decreto ministeriale n. 52, recante le “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome”.

Pur accogliendo favorevolmente i miglioramenti introdotti dal decreto-legge 91/2014 e dal decreto ministeriale 52/2015, la Commissione europea, con nota del 21.05.2015(7) ha richiesto alcuni chiarimenti sui contenuti del decreto ministeriale 52/2015, ponendo una particolare attenzione alla metodologia utilizzata per definire le soglie dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., unitamente a specifici quesiti su alcuni dei criteri contenuti nelle Linee Guida.

Le autorità italiane in data 1 luglio 2015 hanno fornito i riscontri alle richieste della Commissione europea attraverso una dettagliata relazione tecnica(8) sui singoli quesiti.

In data 19/11/2015 la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione 2009/2086(9).

 

 TitoloDimensione
Documento pdf (1) Messa in mora della Commissione europea del 15/04/2009 1,6 MB
Documento pdf (2) Comunicazione dell'Italia del 07/07/2009 1,1 MB
Documento pdf (3) Messa in mora complementare della Commissione europea del 27/02/2012 719 kB
Documento pdf (4) Parere motivato Commissione europea del 28/03/2014 259 kB
Documento pdf (5) Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 (nota esplicativa regime transitorio) 65 kB
Documento pdf (6) Intesa delle Regioni e Province Autonome sullo schema di decreto ministeriale ex art. 15 DL 91/2014 del 18/12/2014 104 kB
Documento pdf (7) Chiarimenti richiesti dalla Commissione europea il 21/05/2015 378 kB
Documento pdf (8) Relazione tecnica del MATTM di risposta ai chiarimenti del 01/07/2015 526 kB
Documento pdf (9) Archiviazione della procedura di infrazione del 19/11/2015 478 kB