Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA - AIA

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Indicazioni operative per la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA

 
  1. Presentazione dell’istanza
  2. Verifica preliminare amministrativa
  3. Pubblicazione della documentazione e consultazione pubblica
  4. Richiesta e acquisizione integrazioni
  5. Valutazione e provvedimento 

 Finalità

La verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, regolamentata dall’art. 19 del D.Lgs.152/2006, ha la finalità di valutare se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA.

Ambito di applicazione e competenze

Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale:

  • i progetti elencati nell’allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006;
  • i progetti elencati nell’allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
  • le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II o II-bis, alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, la cui realizzazione può generare potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell’allegato II.

L’ autorità competente in sede statale è il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) – Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS). La Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS (CTVA) svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale sarà emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. 

Fasi della procedura

1. Presentazione dell’istanza

Il proponente trasmette alla DVA l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali.

All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione in formato digitale (predisposta secondo le Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs.152/2006):

  • studio preliminare ambientale, redatto in base a quanto indicato nell’allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs.152/2006;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valore delle opere da realizzare e l’importo del contributo versato ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.152/2006, utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione “Specifiche tecniche e Modulistica” del Portale delle Valutazioni Ambientali;
  • copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al punto precedente. 

2. Verifica preliminare amministrativa

La documentazione trasmessa dal proponente viene acquisita al protocollo informatico della DVA ed assegnata al funzionario responsabile del procedimento, che effettua una verifica amministrativa sulla conformità e la completezza dell’istanza e della documentazione allegata. Parallelamente, viene verificata la conformità della documentazione in formato digitale, requisito indispensabile per la pubblicazione della stessa nel Portale delle Valutazioni Ambientali. Le attività di verifica amministrativa sono svolte in un tempo medio 10 giorni, ovvero nei tempi necessari a disporre della documentazione conforme e completa per il prosieguo del procedimento.

3. Pubblicazione della documentazione e consultazione pubblica

A seguito della positiva verifica amministrativa e della conseguente procedibilità dell’istanza, lo studio preliminare ambientale è pubblicato nel Portale delle Valutazioni Ambientali, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione tecnica trasmessa dal proponente. È facoltà del proponente indicare, in fase di presentazione dell’istanza, la documentazione o parte di essa da non pubblicare per ragioni di segreto industriale o commerciale in modo da garantire la tutela della riservatezza. La DVA, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Contestualmente alla pubblicazione della documentazione, la DVA comunica via PEC a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati (Autorità di Bacino distrettuale, Enti di gestione delle aree naturali protette ove pertinenti con la localizzazione del progetto; Regione/i, Provincia/e o Città metropolitana/e, Comune/i) l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul proprio sito web. La medesima comunicazione è trasmessa anche al proponente ed alla CTVA per l’avvio dell’istruttoria tecnica di competenza.

La data della pubblicazione della documentazione nel Portale delle Valutazioni Ambientali e la contestuale comunicazione alle Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati, rappresenta l’avvio ufficiale del procedimento ai fini della decorrenza dei termini di tutte le successive fasi e per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Tali termini sono da considerarsi perentori ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990.

Entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di cui sopra chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla DVA, secondo le modalità indicate nel Portale delle Valutazioni Ambientali (Invio osservazioni).

Per tutta la fase di consultazione pubblica nella home page del Portale delle Valutazioni Ambientali sono riportate le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA con le informazioni generali, la localizzazione dei progetti e l’indicazione del termine per la presentazione delle osservazioni.

Successivamente a tale termine, le informazioni amministrative, la documentazione tecnica, le osservazioni e i pareri pervenuti, sono accessibili tramite le sezioni “Procedure” o “Ricerca”. 

4. Richiesta e acquisizione integrazioni

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine della consultazione pubblica, su proposta della CTVA, la DVA può richiedere, in un’unica soluzione e per una sola volta, chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata dal proponente.

I chiarimenti/integrazioni richiesti devono essere trasmessi dal proponente alla DVA entro e non oltre 45 giorni successivi alla data della richiesta. Qualora non sia possibile rispettare tali tempistiche, il proponente ha facoltà di richiedere alla DVA, con adeguate motivazioni, la sospensione dei termini per la trasmissione dei chiarimenti/integrazioni per un periodo non superiore a 90 giorni. Qualora la richiesta venga accolta, la DVA comunica al proponente la sospensione dei termini e stabilisce una nuova scadenza per la trasmissione dei chiarimenti/integrazioni. Nel caso in cui il proponente non rispetti la scadenza stabilita, l’istanza si intende respinta e la DVA procederà all’archiviazione del procedimento. 

5. Valutazione e provvedimento

Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente e tenendo conto delle osservazioni pervenute nella fase di consultazione pubblica, la CTVA, svolge l’istruttoria tecnica per verificare se il progetto ha potenziali impatti ambientali significativi, utilizzando i criteri indicati nell’allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006. Ove ritenuto opportuno, nell’istruttoria tecnica si può tenere conto di altri elementi ritenuti utili ai fini della valutazione dei potenziali effetti ambientali del progetto, derivanti da valutazioni già effettuate ai sensi di normative europee, nazionali o regionali pertinenti il progetto ed il contesto ambientale interessato.

Il parere della CTVA viene approvato in sede di Sottocommissione VIA e tempestivamente trasmesso alla DVA che provvede alla predisposizione e adozione provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (decreto direttoriale).

La valutazione da parte della CTVA e la predisposizione e adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA devono concludersi entro 45 giorni successivi alla scadenza della fase di consultazione pubblica ovvero, nel caso in cui siano state richieste integrazioni della documentazione, entro 30 giorni dalla ricezione delle integrazioni.

La DVA, nel caso in cui ritenga necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, può disporre di una proroga dei tempi per la valutazione, comunque non superiori a 30 giorni. In questo caso la DVA comunicherà tempestivamente al proponente via PEC la proroga del termine, motivando le ragioni che giustificano tale necessità, ed i termini entro cui sarà emanato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, specificando le motivazioni, stabilisce se:

  • il progetto non deve essere assoggettato a VIA; in questo caso il provvedimento può indicare specifiche condizioni ambientali, a carattere prescrittivo e vincolante per il proponente, relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, “ … ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo   conto   delle   eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività  culturali e  per il turismo, per i profili  di  competenza … (art.19, c.7.).  Il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA secondo le modalità indicate nel quadro prescrittivo associato al provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e in base all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006
  • il progetto deve essere assoggettato a VIA

Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è pubblicato integralmente nel Portale delle Valutazioni Ambientali (Provvedimenti).