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Sentenza del TAR Puglia n. 2833 del 20 novembre 2014 in materia di tutela dell’ambiente e ripartizione delle competenze Stato-Regioni

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23/01/2015

Con la Sentenza del TAR PUGLIA, Lecce, Sez. 1^ - 20 novembre 2014, n. 2833 è stato ribadito nuovamente il principio, già in precedenza sancito più volte dalla Corte Costituzionale, secondo cui la competenza legislativa in materia di tutela dell’ambiente “pur presentandosi sovente connessa e intrecciata inestricabilmente con altri interessi e competenze regionali concorrenti (sentenza n. 32 del 2006), rientra nella competenza esclusiva dello Stato” (art. 117, secondo comma, lettera s, Costituzione).

Nel caso specifico il TAR Puglia solleva e rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 2 della Legge Regionale Puglia n. 17/2007 che prevede il termine di tre anni di efficacia dei provvedimenti di esclusione dalla VIA, in contrasto con quanto invece prescritto dagli artt. 20 e 26 del d.lgs. 152/2006 che prevedono il termine di cinque anni per la realizzazione degli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Al riguardo si sottolinea che la disposizione regionale che riduce la validità della pronuncia de quo risulta in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione: stabilisce il limite triennale del provvedimento di esclusione dalla VIA, in difformità dalle citate previsioni del d.lgs. 152/2006, configurando una grave violazione ad un preciso standard di tutela dell’ambiente individuato dal legislatore statale.

Un bene complesso quale è il bene “ambiente” deve essere sottoposto a una disciplina organica e uniforme su tutto il territorio nazionale in quanto riservato all’autorità statale al fine di garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore.

Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo complesso, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.

Considerazioni interessanti sono enunciate dalla sentenza de quo in merito alla valutazione degli impatti cumulativi dei progetti.

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